Titolo IVCapo I

Art. 86

Programma delle imprese del gruppo .

In vigore dal 24 ago 1999
(Programma delle imprese del gruppo). 1. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell', il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal com ma 2 del medesimo articolo. 2. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni indicate nell', ed in considerazione della opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un programma integrativo di quello approvato a norma dell' nell'ambito della proce dura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura. 3. Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti dall', ridotti della metà.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-86

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Programma delle imprese del gruppo . (Art. 86 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo