Titolo IIICapo I

Art. 27

Condizioni per l 'ammissione alla procedura

In vigore dal 19 mar 2024
1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell' sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. 2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti"). 2-bis. Per le imprese di cui all', comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.

Note all'articolo

  • Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora gia' prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi".
  • Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora gia' prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-27

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Condizioni per l 'ammissione alla procedura (Art. 27 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo