Titolo III›Capo I
Art. 32
Provvedimenti per la prosecuzione dell 'esercizio dell 'impresa .
In vigore dal 24 ago 1999
(Provvedimenti per la prosecuzione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-32