Titolo IIICapo I

Art. 32

Provvedimenti per la prosecuzione dell 'esercizio dell 'impresa .

In vigore dal 24 ago 1999
(Provvedimenti per la prosecuzione dell 'esercizio dell 'impresa). 1. Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-32

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Provvedimenti per la prosecuzione dell 'esercizio dell 'impresa . (Art. 32 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo