Titolo IIICapo I

Art. 29

Parere del Ministero dell 'industria e osservazioni .

In vigore dal 24 ago 1999
(Parere del Ministero dell 'industria e osservazioni). 1. Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell' anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine. 2. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-29

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Parere del Ministero dell 'industria e osservazioni . (Art. 29 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo