Titolo IVCapo I

Art. 83

Informazioni sui rapporti di gruppo .

In vigore dal 24 ago 1999
(Informazioni sui rapporti di gruppo). 1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell', comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministero dell'industria ed il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio. Possono chiedere, altresì, alle società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome. 2. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-83

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Informazioni sui rapporti di gruppo . (Art. 83 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo