Titolo VI
Art. 95
99 / 114Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare .
In vigore dal 24 ago 1999
(Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare).
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 220 della legge fallimentare, l'obbligo previsto dall', secondo comma, numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto dall', comma 1, lettera c), del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-95