Capo VI
Art. 67
Ripartizione dell'attivo .
In vigore dal 24 ago 1999
(Ripartizione dell'attivo).
1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma dell' della legge fallimentare, se successiva, il commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza
2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli , secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-67