Capo VIISez. I

Art. 69

Conversione in corso di procedura .

In vigore dal 24 ago 1999
(Conversione in corso di procedura). 1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento. 2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.
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Conversione in corso di procedura . (Art. 69 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo