Art. 69 · Conversione in corso di procedura .
Capo VIISez. I

Art. 69

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Conversione in corso di procedura .

In vigore dal 24 ago 1999
(Conversione in corso di procedura). 1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento. 2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-69