Art. 16

Accesso dei prestatori di Paesi non comunitari

In vigore dal 5 feb 1999
1. Fatti salvi gli impegni internazionali dell'Italia, l'applicazione del presente decreto è estesa, in regime di reciprocità, ai prestatori di servizi di assistenza a terra e ai vettori che effettuano l'autoassistenza appartenenti a Paesi non comunitari. 2. In caso di accertata mancanza delle condizioni di reciprocità con un Paese non comunitario, L'ENAC può esercitare il potere di sospensione o esclusione del prestatore dall'esercizio dei servizi di assistenza a terra, dandone comunicazione alla Commissione europea.
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Accesso dei prestatori di Paesi non comunitari (Art. 16 Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'.) — Testo vigente | Portale Normativo