Art. 19
Tariffe
In vigore dal 5 feb 1999
1. Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'E.N.A.C., in conformità alle previsioni di cui all' della legge 2 ottobre 1991, n. 316.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-19