Art. 15
Tutela dell'ambiente
In vigore dal 5 feb 1999
1. In relazione all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, adotta le misure, anche di carattere generale, idonee a garantire la tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale, nel rispetto della normativa vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-15