Art. 13

Requisiti di idoneità dei prestatori

In vigore dal 5 feb 1999
1. L'E.N.A.C. verifica l'idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra subordinata al rispetto del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei seguenti requisiti: a) capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere; b) risorse strumentali e capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste; c) attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro; d) copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-13

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