Art. 12
Limitazioni all'accesso
In vigore dal 5 feb 1999
1. L'E.N.A.C., in presenza di vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, previa segnalazione dell'ente di gestione che presenta un piano di intervento per la rimozione o per la riduzione dei vincoli, autorizza l'ente di gestione a:
a) limitare, per non oltre tre anni, l'accesso dei prestatori di determinate categorie di servizi non elencate nell', comma 2, garantendo comunque le condizioni di cui all', commi 2 e 3;
b) riservare, per non oltre due anni rinnovabili per una sola volta, ad un solo prestatore una o più determinate categorie di servizi di assistenza a terra elencati nell', comma 2;
c) riservare, per non oltre tre anni, l'effettuazione dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per le categorie di servizi non elencate nell', comma 2;
d) non consentire o limitare ad un solo utente, per non oltre tre anni, l'effettuazione dell'autoassistenza per una o più determinate categorie tra i servizi di cui all', comma 2.
2. Le limitazioni di cui al comma 1, complete dei relativi piani di intervento, sono comunicate al Ministero dei trasporti e della navigazione almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla notificazione delle limitazioni medesime alla Commissione europea almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, per l'approvazione e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-12