Art. 18

Esclusione

In vigore dal 5 feb 1999
1. Le disposizioni del presente decreto dirette a disciplinare categorie di servizi di assistenza a terra che si riferiscono esclusivamente ai passeggeri non si applicano agli aeroporti nei quali, pur essendo state raggiunte le soglie del traffico merci di cui agli , non sono state invece raggiunte le soglie del traffico passeggeri parimenti previste negli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-18

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Esclusione (Art. 18 Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'.) — Testo vigente | Portale Normativo