Art. 19 · Tariffe

Art. 19

19 / 21

Tariffe

In vigore dal 5 feb 1999
1. Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'E.N.A.C., in conformità alle previsioni di cui all' della legge 2 ottobre 1991, n. 316.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-19