Art. 16
16 / 21Accesso dei prestatori di Paesi non comunitari
In vigore dal 5 feb 1999
1. Fatti salvi gli impegni internazionali dell'Italia, l'applicazione del presente decreto è estesa, in regime di reciprocità, ai prestatori di servizi di assistenza a terra e ai vettori che effettuano l'autoassistenza appartenenti a Paesi non comunitari.
2. In caso di accertata mancanza delle condizioni di reciprocità con un Paese non comunitario, L'ENAC può esercitare il potere di sospensione o esclusione del prestatore dall'esercizio dei servizi di assistenza a terra, dandone comunicazione alla Commissione europea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-16