Titolo IV
Art. 172
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il comma 4 dell' del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-172