Titolo IV

Art. 172

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il comma 4 dell' del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-172

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Art. 172 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo