Capo III

Art. 176

In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del codice di procedura penale è così modificato: a) nei commi 2 e 4, le parole "il procuratore della Repubblica presso la pretura," e "del procuratore della Repubblica presso la pretura," sono rispettivamente soppresse; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-176

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Art. 176 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo