Titolo IV

Art. 173

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il comma 1 dell' del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-173

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Art. 173 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo