Titolo IVCapo I

Art. 168

In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo il comma 1 dell' del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-168

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Art. 168 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo