Titolo IVCapo I

Art. 167

In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: ". (Competenza per materia determinata dalla connessione). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-167

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Art. 167 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo