Capo VI

Art. 165

In vigore dal 21 mar 1998
1. Nel primo comma dell' del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 le parole "deve trasmettere il reclamo all'autorità superiore unitamente agli atti e documenti all'uopo occorrenti" sono sostituite dalle parole "deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-165

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Art. 165 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo