Capo VI

Art. 163

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 è sostituito dal seguente: "Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale è costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-163

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