Capo VI
Art. 163
100 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 è sostituito dal seguente:
"Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale è costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-163