Art. 163
Capo VI

Art. 163

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In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell' del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 è sostituito dal seguente: "Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale è costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.".
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