Capo IV

Art. 158

In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo l' delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente: "Art. 73-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-158

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Art. 158 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo