Sez. III

Art. 73

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 341 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 341. (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-73

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Art. 73 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo