Sez. III
Art. 74
In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 350 del codice di procedura civile è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.";
b) nel secondo e nel terzo comma, la parola "collegio" è sostituita dalla parola "giudice".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-74