Sez. III
Art. 79
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il terzo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-79