Art. 74
Sez. III

Art. 74

126 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 350 del codice di procedura civile è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico."; b) nel secondo e nel terzo comma, la parola "collegio" è sostituita dalla parola "giudice".
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