Sez. II
Art. 70
In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 311. (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-70