Sez. II

Art. 70

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 311. (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-70

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Art. 70 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo