Capo IV

Art. 153

In vigore dal 21 mar 1998
1. Nella sezione II del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, prima dell' è inserito il seguente: "Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 620, secondo e sesto comma, 621, primo comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-153

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Art. 153 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo