Capo IV
Art. 152
In vigore dal 21 mar 1998
1. L' delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
". - Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-152