Capo IV

Art. 152

In vigore dal 21 mar 1998
1. L' delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: ". - Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-152

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Art. 152 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo