Capo IV

Art. 151

In vigore dal 21 mar 1998
1. L' delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: ". - I provvedimenti previsti nell' del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-151

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