Capo IV

Art. 154

In vigore dal 21 mar 1998
1. L' delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni."; b) nel secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".
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Art. 154 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo