Capo IV
Art. 154
In vigore dal 21 mar 1998
1. L' delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.";
b) nel secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".
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