Capo IV

Art. 155

In vigore dal 21 mar 1998
1. Nell', primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "cancelliere".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-155

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Art. 155 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo