Art. 158
Capo IV

Art. 158

80 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo l' delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente: "Art. 73-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-158