Titolo IV
Art. 171
In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo il comma 2 dell' del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, nè tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-171