Capo III
Art. 176
49 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del codice di procedura penale è così modificato:
a) nei commi 2 e 4, le parole "il procuratore della Repubblica presso la pretura," e "del procuratore della Repubblica presso la pretura," sono rispettivamente soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-176