Capo I
Art. 12
Titoli di preferenza
In vigore dal 3 dic 1997
1. Il terzo comma dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:
"I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398#art-12