Capo I

Art. 15

Informazioni

In vigore dal 3 dic 1997
1. Le autorità alle quali sono trasmesse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398#art-15

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