Capo I
Art. 10
Lavori della commissione
In vigore dal 3 dic 1997
1. Dopo l'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall' del presente decreto legislativo, è aggiunto il seguente:
"Art. 125-quater (Lavori della commissione). - 1. La commissione esammatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.
2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali.
L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purchè sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.
3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398#art-10