Capo I
Art. 8
Presentazione della domanda
In vigore dal 3 dic 1997
1. Dopo l'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:
"Art. 125-bis (Presentazione della domanda). - 1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.
3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398#art-8