Capo I
Art. 11
Esclusione dai concorsi
In vigore dal 3 dic 1997
1. Dopo l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:
"Art. 126-bis (Esclusione dai concorsi). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398#art-11