Capo I
Art. 14
Sottocommissioni.
In vigore dal 27 mar 2001
1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.
2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.
5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398#art-14