Capo I
Art. 9
Commissione esaminatrice
In vigore dal 3 dic 1997
1. Dopo l'articolo l25-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall' del presente decreto legislativo, è aggiunto il seguente:
"Art. 125-ter (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da quindici magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari. Non può essere nominato componente che ha fatto parte della commissione esaminatrice in uno dei due concorsi precedentemente banditi.
2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.
3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.
4. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario.
5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto per tutta la durata della procedura concorsuale.
7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398#art-9