Capo I
Art. 3
Prove concorsuali
In vigore dal 3 dic 1997
1. Dopo l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con l' del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:
"Art. 123-ter (Prove concorsuali). - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6 / 10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398#art-3