Capo I

Art. 3

Prove concorsuali

In vigore dal 3 dic 1997
1. Dopo l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con l' del presente decreto legislativo, è inserito il seguente: "Art. 123-ter (Prove concorsuali). - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo. 2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie: a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto del lavoro e della previdenza sociale; g) diritto comunitario; h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6 / 10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398#art-3

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