Art. 15
Spese di funzionamento delle commissioni d'esame di bilinguismo
In vigore dal 4 nov 1997
Spese di funzionamento
delle commissioni d'esame di bilinguismo
1. Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come integrato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, è sostituito dal seguente:
"Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonché quelle per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato.".
2. Gli oneri pregressi per le spese sostenute dalla provincia e non liquidati dallo Stato sino a tutto il 1996 sono quantificati in lire sette miliardi e liquidati nell'ambito della definizione della quota di cui all' del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-15