Art. 6
Concorsi interni
In vigore dal 4 nov 1997
1. Dopo l'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1982, n. 327, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n, 521, è aggiunto il seguente:
"Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-6