Art. 10
Formazione e addestramento
In vigore dal 4 nov 1997
1. Al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-10